Statuto dell’associazione

STATUTO aggiornato al 31-5-22

DENOMINAZIONE – SEDI – SCOPI

ART. 1

Nello spirito della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice civile,è costituita una Libera Associazione senza scopo di lucro, non confessionale ed apolitica denominata “Centro Sportivo Ronin associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale”, in breve “Centro Sportivo Ronin asd aps”.

Essa è stata costituita il 7 gennaio 1972 con la denominazione di “JUDO CLUB RONIN ” ed ha modificato il nome in “CENTRO SPORTIVO RONIN” il 19 dicembre 1996 per meglio rappresentare la pluralità delle discipline promosse. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare, senza finalità di lucro, iniziative dirette all’insegnamento, alla pratica e alla ricerca e sviluppo di attività sportivo-motorie, culturali, intellettuali, ricreative e didattiche; intese a promuovere processi di consapevolezza della persona.

Consapevolezza che è il punto di partenza e al contempo il risultato e l’obiettivo di ogni tipo di evoluzione e crescita sia a livello sportivo, artistico, marziale che salutare.

A questo proposito la tradizione del nostro centro, che nasce come scuola di Arti Marziali e Discipline del Corpo, ci ha portato a privilegiare come strumenti didattici le arti della tradizione orientale, che hanno sempre inteso la persona nella sua globalità ovvero come una unità integrata di: corpo fisico, corpo mentale e corpo energetico. Questa peculiarità un tempo esclusiva delle discipline orientali è oggi a fondamento del nostro spirito di ricerca e di divulgazione in tutte le nostre attività, sia antiche che contemporanee, orientali come occidentali.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Comitato Direttivo.

ART. 2

L’Associazione ha la propria sede in Correggio.

Essa potrà istituire sezioni in sedi secondarie ovunque essa ritenga opportuno al fine di conseguire gli scopi sociali.

L’Associazione può esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

ART. 3

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di natura civica e di utilità sociale attraverso l’organizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

1)         esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

2)         attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3)         organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

4)         organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

in qualità di attività intese a promuovere processi di consapevolezza della persona.

L’Associazione ha una durata illimitata.

ART. 4

L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche si realizza attraverso la promozione di discipline sportive riconosciute dal CONI quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le discipline dell’Aikido, Karate, Ju-Jitsu, Kung Fu Tradizionale e Moderno, Ginnastica nelle sue diverse forme. L’associazione promuove tali attività in base alle necessità e richieste dei soci attraverso:

  1. a) l’organizzazione di attività didattica;
  2. b) la collaborazione con gli Enti affilianti nella realizzazione di manifestazioni sportive;
  3. c) la collaborazione con gli Enti affilianti nella realizzazione di percorsi di qualificazione degli educatori e tecnici sportivi;
  4. d) la partecipazione diretta a manifestazioni sportive;
  5. e) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  6. f) la valorizzazione dell’ambiente come “palestra naturale”;
  7. g) la massima valorizzazione degli impianti sportivi eventualmente gestiti, favorendone la fruizione da parte delle altre organizzazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle associazioni e società sportive aderenti al medesimo Ente Nazionale.

L’associazione propone inoltre l’organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale con finalità educativa quali seminari, convegni, stage di Yoga, medicina cinese, meditazione ed altre attività di natura culturale che siano funzionali alla crescita e allo sviluppo personale.

Al fine di valorizzare il bene relazionale e creare occasioni di confronto e crescita reciproca dei soci, l’associazione può organizzare altresì attività artistiche e/o ricreative di interesse sociale, quali, a titolo esemplificativo, seminari, convegni e manifestazioni, unitamente ad iniziative di turismo sociale.

L’associazione può collaborare con Enti pubblici, ivi inclusi gli Istituti scolastici, Enti privati, con particolare riferimento agli organismi a cui si affilia, associazioni senza scopo di lucro ed Enti del Terzo settore nella realizzazione di progetti ed attività al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali.

L’associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale dettagliate all’articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Tali attività sono deliberate dall’Assemblea ordinaria.

ART. 5 – AFFILIAZIONI

Con delibera del Comitato Direttivo l’Associazione potrà aderire, previa condivisione di scopi e finalità, a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nonché ad altri Enti ed associazioni.

ART. 6 – SOCI

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, gli Enti o Associazioni che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 35 del DLgs 117/2017.

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione.

I minori di anni diciotto possono divenire soci e spetta ad uno dei genitori o a chi ne esercita la potestà parentale, il diritto di rappresentarne gli interessi in assemblea esercitando il diritto di voto. Agli associati sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa ed i contributi alla frequenza corsi non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo o ad un suo singolo componente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le domande di ammissione presentate da minori dovranno essere controfirmate da un genitore o esercente la potestà genitoriale.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Qualora il Consigliere delegato ritenga di non dover accogliere la domanda di ammissione, è tenuto a sottoporre l’istanza al Comitato Direttivo. Qualora il Comitato Direttivo ritenga di dover rigettare la domanda di ammissione, è tenuto a comunicare la delibera, debitamente motivata, all’interessato entro sessanta giorni dalla relativa adozione. L’interessato potrà chiedere di essere ascoltato dal Comitato Direttivo e che sulla delibera di rigetto della domanda si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Nell’associazione vige il principio di democraticità e di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e pertanto i soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

La qualifica di socio dà in particolare diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione alle condizioni deliberate;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

– a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;

– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento delle quote e contributi associativi.

ART. 8

L’anno sociale va dal 01 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

ART. 9

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde;

1) per recesso,atto unilaterale recettizio che si perfeziona con la dichiarazione di volontà del socio portata a conoscenza del Comitato Direttivo o di un suo componente mediante lettera semplice, trasmessa anche via e-mail;

2) radiazione: il provvedimento viene adottato dal Comitato Direttivo quando:

  1. a) il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o quando, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  2. b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Associazione;
  3. c) svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. d) arreca danni materiali e morali, in modo volontario, alla Associazione;

3) esclusione per morosità. La morosità si configura decorsi tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale. A decorrere da tale data il Comitato Direttivo, a seguito di sollecitazione anche collettiva al versamento del contributo associativo, può deliberare l’esclusione dei soci morosi;

4) decesso del socio o scioglimento del socio collettivo.

I soci esclusi,così come quelli che hanno manifestato il loro recesso,non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale da loro versato: la quota associativa non è infatti rimborsabile né trasferibile né rivalutabile.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Il funzionamento organico della Società Sportiva è assicurato da:

  1. a) Assemblea Generale degli Associati,
  2. b) Comitato Direttivo,
  3. c) Presidente.

ART. 11 – Assemblea generale degli associati

L’Assemblea Generale degli Associati è l’Organo Sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci.

L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sessione ordinaria e/o straordinaria.

La convocazione di queste deve essere effettuata, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima dell’adunanza e mediante altra modalità individuata dal Comitato Direttivo come l’invio di messaggio di posta elettronica, fax, SMS e qualsiasi altro strumento che si ritenga idoneo allo scopo. Nell’avviso devono essere specificati ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima.

In prima convocazione l’Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.  In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Si ritrova, inoltre, su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un terzo degli associati, i quali devono formulare una richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi due casi la riunione dell’Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria quando sia necessario deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni straordinarie e sullo scioglimento dell’Associazione.

All’interno dell’Assemblea Generale, riunita sia in sessione ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice civile, i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale, iscritti da almeno trenta giorni, aventi compiuto la maggiore età, per i minorenni vale quanto già specificato all’art.6 del presente statuto.

L’Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per approvare delibere di scissione, fusione e trasformazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto.

Nell’Assemblea ordinaria o straordinaria è ammesso il voto per delega, con un massimo di una delega per persona.

I soci possono intervenire all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimendo il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. La partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche di realizzazione: a tal fine il socio interessato deve comunicare ad un componente il Comitato Direttivo la richiesta di avvalersi di tale procedura almeno una settimana prima per verificarne la fattibilità.

Presidente dell’Assemblea è un socio di volta in volta designato dall’Assemblea medesima; il Presidente nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale di riunione.

Detto verbale deve essere sottoscritto dal Presidente di Assemblea, dal Segretario e dal Presidente dell’Associazione.

Il Presidente di Assemblea dichiara aperti i lavori dopo aver verificato che la stessa sia validamente costituita.

I voti possono essere espressi per: appello nominale, alzata di mano; devono essere espressi a scheda segreta quando lo richieda anche uno solo dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, compresi gli assenti e dissenzienti.

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

1) eleggere i membri del Comitato Direttivo e delibera in merito alla revoca del relativo mandato;

2) deliberare sul rendiconto per cassa o bilancio consuntivo – ed eventualmente sul bilancio preventivo – predisposti dal Comitato;

3) deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell’Associazione riservate alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo;

4) stabilire gli indirizzi programmatici e verificarne l’attuazione da parte del Comitato Direttivo;

5) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) deliberare sulla radiazione degli associati, quando sia richiesto dagli interessati;

7) approvare gli eventuali Regolamenti associativi, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

1) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

2) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

3) deliberare lo scioglimento del sodalizio e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 12 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di sette Consiglieri.

Sono eleggibili i soci aventi la maggiore età regolarmente iscritti da almeno 30 giorni.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge, tra i propri membri, un Presidente e un Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da un Consigliere tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora, per qualsiasi causa, dovesse venir meno la disponibilità di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio può nominare il primo dei candidati non eletti qualora presente. Qualora non sia percorribile questa soluzione ed il Consiglio presenti un numero di componenti inferiori a tre, il Consiglio deve convocare entro trenta giorni l’Assemblea dei soci per eleggere il componente o i componenti mancanti che resteranno in carica per la residua validità di mandato dell’organo.

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ART. 13 – Compiti del Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo spetta, a titolo esemplificativo:

  1. a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale e curare gli affari di ordinaria amministrazione;
  2. b) deliberare sul contributo associativo annuo e sulle quote di iscrizione alle attività;
  3. c) elaborare e redigere i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. d) curare l’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea dei Soci;
  5. e) perseguire le finalità dello Statuto;
  6. f) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
  7. g) individuare le persone a cui affidare l’incarico di istruttore sportivo in accordo con il responsabile tecnico;
  8. h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle sezioni di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
  9. i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  10. I) deliberare circa l’ammissione e l’espulsione degli associati quando non sia deliberato disgiuntamente dai relativi componenti;
  11. m) convocare l’Assemblea ordinaria fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.

ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Presiede le riunioni del Comitato Direttivo.

ART. 15 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni ove venga espressamente delegato.

ART. 16 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. c) eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale; artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
  8. h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La gestione sociale ha inizio il 1° settembre ed ha termine il 31 agosto dell’anno successivo. Il residuo attivo di bilancio deve essere reinvestito nella attività sociale.

Il bilancio consuntivo annuale sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; dovrà essere redatto per iscritto e presentato all’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART.17 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione o di qualsiasi altra causa di estinzione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra gli associati.

Il patrimonio dell’Associazione risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del terzo settore per finalità sportive, consultato l’organismo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18 – Pubblicità e trasparenza

I libri sociali dovranno essere messi a disposizione dei soci in seguito a richiesta presentata a mezzo raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio Direttivo dell’associazione il quale dovrà garantire l’accesso a tale documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta nella sede dell’associazione. Le modalità di messa a disposizione dei libri sociali potranno essere rimesse ad un Regolamento approvato dall’assemblea dei soci alla luce del processo di digitalizzazione che l’associazione potrebbe adottare.

ART.19 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

 

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